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Dal 4 gennaio 2024 non si applica più la mediazione tributaria per le controversie fino a 50mila euro. Lo annuncia il Ministero dell’Economia, secondo la norma di riforma fiscale (dlgs 220/2023). Si applica la nuova procedura, che abolisce l’articolo 17-bis del dlgs 546/1992. Questo prevedeva una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa, se presentato un ricorso. Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 valgono le vecchie regole. La data di notifica del ricorso fa la differenza.

Vecchie e nuove regole

La riforma fiscale (dlgs 220/2023) introduce nuove regole per il contenzioso tributario, come la digitalizzazione e la semplificazione. Abolisce anche la mediazione per le controversie fino a 50mila euro. Per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, il deposito è entro 30 giorni. Per quelli notificati prima, si può chiedere l’annullamento dell’atto entro 60 giorni. In oltre la riforma introduce alcune novità per le controversie tra contribuenti e amministrazione fiscale.

Tra queste, spiccano:
• La possibilità di reclamare le pronunce cautelari del giudice tributario di primo grado davanti alla stessa Corte di giustizia tributaria di primo grado.
• La possibilità di impugnare le ordinanze collegiali della Corte di giustizia tributaria di primo grado davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
• L’estensione delle norme sulla conciliazione fuori udienza anche alle controversie pendenti in Cassazione.
Queste novità mirano a semplificare e accelerare il processo tributario, garantendo una maggiore tutela dei diritti dei contribuenti.

Per maggiori info clicca sui link della riforma oppure contattaci

Gazzetta ufficiale dlgs 220/2023

Dipartimento finanze dlgs 220/203

T. 0984-305968

Whatsapp 389-8443267

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