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- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- i termini previsti all’articolo 9,comma 2, lettere a)e b),della legge 15 dicembre 1990, n.386,nonché all’articolo 9-bis,comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
- il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.


