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Prodotti, Sottoprodotti e Rifiuti Contenenti Piombo: Nuove Regole ADR dal 1° Settembre 2025

A partire dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore il nuovo Regolamento delegato (U.E) 2024/197, che modifica il regolamento (CE) n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (CLP). Questa nuova normativa avrà un impatto significativo sulle aziende che operano con materiali contenenti piombo, in quanto il trasporto su strada di tali sostanze verrà assoggettato alla normativa ADR.

La Nuova Classificazione del Piombo

Il piombo, sia in polvere che in massa, sarà riclassificato come segue:

  • Polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm): riclassificato come H400 (Molto tossico per gli organismi acquatici) e H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M rispettivamente pari a 10 e 100.
  • Piombo massivo (diametro delle particelle = 1 mm): riclassificato come H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M = 10.

Questa riclassificazione comporterà importanti effetti per le imprese che movimentano prodotti, sottoprodotti e rifiuti contenenti piombo, come ad esempio ottone, acciai e leghe di alluminio o rame al piombo.

Quando una Merce Rientra nell’ADR?

L’Accordo ADR stabilisce regole precise per il trasporto di merci pericolose su strada, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e ambientale. Con l’introduzione della nuova classificazione CLP, molti materiali finora non considerati pericolosi verranno riclassificati. Un esempio significativo è quello delle leghe di ottone, ampiamente utilizzate nei processi di rifusione, tornitura e stampaggio a caldo. Queste leghe, se contengono percentuali di piombo superiori allo 0,25%, dovranno essere trattate come merci pericolose e trasportate secondo le norme ADR, a meno che non rientrino nella categoria degli “articoli” esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

È fondamentale distinguere tra “sostanza” e “articolo”: la prima è regolata dal CLP, il secondo no. Gli “articoli” sono oggetti con una forma, superficie o design specifico che, durante l’uso, non rilasciano sostanze chimiche in modo significativo (es. componenti meccanici finiti, viti o bulloni). Materiali sfusi o grezzi come polveri o trucioli di lavorazione sono considerati miscele e non articoli. Di conseguenza, gli articoli non rientrano nel campo di applicazione di questa norma.

A fini ADR, ad esempio, la tornitura di ottone con piombo in massa superiore allo 0,25% verrà classificata come “UN 3077, rifiuto materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S”.

Implicazioni Pratiche per le Aziende

A partire dal 1° settembre 2025, le aziende coinvolte nella movimentazione di materiali (miscele o sostanze) contenenti piombo dovranno adeguarsi. Questo richiederà una serie di attività preliminari e gestionali, tra cui:

  • Identificazione corretta delle miscele soggette a classificazione come merci pericolose.
  • Formazione del personale.
  • Utilizzo di mezzi di trasporto conformi ADR.
  • Possesso da parte dei conducenti del Certificato di Formazione Professionale (C.F.P – patentino A.D.R).
  • Verifica dell’obbligo di nominare un Consulente ADR (DGSA), come previsto dal D.Lgs. 35/2010, art. 11, secondo il nuovo DM Trasporti 07/08/2023.

Questi obblighi riguardano tutte le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose, salvo alcune importanti esenzioni da valutare caso per caso.

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