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Pronte le modalità e le regole per la presentazione delle domande di erogazione dell’assegno unico temporaneo spettante ai lavoratori autonomi e cittadini disoccupati a partire dal prossimo mese di luglio 2021 e fino al termine dell’anno in corso. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 79/2021, che detta la disciplina transitoria dell’assegno unico. L’assegno sarà effettivamente erogato dall’INPS all’avente diritto a partire dal luglio soltanto se la domanda sarà presentata, per via telematica, entro il 30 settembre 2021. Ecco chi può richiederlo, la procedura di inoltro dell’istanza e i criteri di compatibilità con le altre misure in vigore.Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l’INPS dà concreta attuazione alla misura dell’assegnounico temporaneo (c.d. assegno ponte) introdotta con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

A chi spetta

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;- assoggettamento al pagamento dell’impostasul reddito in Italia;- residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Quanto spetta

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Come richiederlo

A partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Da quando decorre la prestazione

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:- luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;- dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

N.B. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Compatibilità con altre misure

L’assegno temporaneo, nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, è compatibile con:- il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.- l’assegnoai nuclei familiari con almeno tre figli minori;- l’assegnodi natalità;- il premio alla nascita;- le detrazioni fiscali;- gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.L’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza.

fonte IPSOA

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